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Mediazione obbligatoria per le controversie civili
Dal 21 Marzo è entrata in vigore la nuova disciplina della mediazione per le controversie civili e commerciali, come stabilito dal D. Lgs n.28, pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2010. Riportiamo alcuni punti salienti del decreto.
In base a quanto stabilisce il decreto diventa obbligatorio il tentativo di mediazione nel campo dei contenziosi civili e commerciali per quanto attiene a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 dal cosiddetto decreto "milleproroghe".
Quindi, a partire dal 21 Marzo, nel caso di controversia riguardante le materie sopra elencate, prima di poter dare inizio ad un procedimento giudiziario bisognerà fare domanda di mediazione presso un ente accreditato per la mediazione dal Ministero della Giustizia.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Le spese di mediazione sono a carico delle parti, che devono anticipare le spese di avvio del procedimento par a 40,00€, con l'esclusione dei soggetti meno abbienti, che nel processo beneficiano del patrocinio gratuito, per i quali la mediazione è totalmente gratuita.
L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4.
Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi pubblici è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Link al testo completo del D. Lgs n.28, pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2010.
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